donne | sogni e stelle
Blogger: sognodiluce
Nome: carolina
sono quel che vuoi che sia, ma ancora non so di essere... forse vorrei o potrei essere... sono..... La mia mail scarlet_1@hotmail.it


Pezzi di vita e sensazioni
Amo e Odio
Ciro che è il mio angelo destesto la falsità in ogni forma
I vostri bisbigli...
Links
Il passato...
Categorie
Musica
Visite
Sussurrati al mio cuore *loading* pensieri...
Foto
Vedi altri media

"Scrivi quì pensieri"
Contatti
Adesivo
Quì Adesivo

"
"
Quì Adesivo o Marquee
Scrivi quì i tuoi sogni
...Scrivi i sogni
Crediti

Template by Godiva Graphic

lunedì, 07 luglio 2008
Title:

        

                                              DonneSalentine-1999---olio-

 

Nella terra desolata del mio cuore

ci sono donne che dimenticano

l'amore e sposano il dolore.

Sempre in nero, vestite uguali,

il destino sulla fronte

e i calli sulle mani.

E tra le pietre bianche

dei giorni consumati

e le pareti di una via

che il sole non ha scalfito,

sono in attesa, ad aspettare

qualcosa che non torna.

Le ombre della sera

giocano con i contorni,

in una mente stanca.

E al declino del giorno,

improvvisamente un lampo:

Io l'ho visto, in quel campo mio figlio,

quando un tenente

gli ha dato in mano un foglio.

E lui impassibile,

si è scrollato il sudore dalla fronte,

e lasciando la campagna,

mi ha abbracciato così forte

ed è partito per il mondo.

Ho visto il sole addormentarsi

nella notte dei desideri.

Le parole dell'altra donna,

con lo sguardo all'orizzonte.

sibillano imponenti

come tuono nella pioggia.

Ha il fazzoletto stretto

legato bene al collo,

ero lì, sù quella loggia,

ma forse non era il sole,

e forse nemmeno ieri

nella guerra dei miei pensieri.

Forse è solo un'ora che aspetto

che s'avveri quel che spero.

Ci sono giorni

in cui aspetti qualcuno che ritorna,

e ci sono giorni, in cui sei tu

che vai incontro

a qualcosa che in te s'incarna.

Ma questi occhi non hanno più la luce,

e i sentieri del destino

non conoscono la pace.

Ci sono solo ombre

nel mare del mio cuore,

e solo il niente nel far della sera.

Anche se gli occhi si colorano

alle luci addormentate,

sanno bene che si tratta

di un miraggio consumato.

E improvvisamente ancora un lampo

e la mente ricorda

nel sussulto della notte,

che quel faro nella nebbia

squarcia il buio della sorte.

Mio figlio è lì, ancora dice,

e sento il suo richiamo

ancora più forte.

Ma forse non verrà la notte,

forse quel faro illumina solo

la vita del porto.

anima21



Sussurrato da anima21 Ora: 06:52 commenti (3)
lunedì, 10 marzo 2008

.
Oggi voglio parlare della libertà della donna o meglio di reponsabilità consapevole nel decidere  o no se mettere al mondo un figlio.
Quindi assumersi in piena coscienza potere di vita o di morte sul nascituro.
Perchè la tanto discussa legge 194 che ha legalizzato l'aborto in Italia. 
Ha reso possibile questo a mio avviso, andrebbe rivista in alcuni punti poichè risulta oltremodo approsimativa e scarsamente restrittiva.
E l'uomo che ruolo ha nel contesto etico morale di questo consapevole arbitrio?
Si limita all'accettazione passiva di tale decisione o puo aiutare la compagna dando anche un supporto pscologico?
Domande?
Tante.
Ma prima di analizzare tutto questo esaminiamo punto per punto la famigerata legge:
 

Legge 194/78

Articolo 1.

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3.

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7.

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8.

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10.

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

 

T

 

Articolo 11.

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12.

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13.

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14.

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15.

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16.

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19.

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20.

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

Una legge in pratica fatta con le migliori intenzioni
supporto medico assistenza qualificata, ma la donna
ricordiamoci sempre che affronta sola l'onere di scelta e credo nessuna di noi che si dovrebbe trovare in simili frangenti deciderebbe a cuor leggero....
Parliamo di vita o meglio di un essere vivente a cui magari non proprio consapevolmente stiamo negando il diritto di aprire gli occhi su questo mondo per svariati motivi.
Spesso il figlio non è concepito a un momento giusto o si ritiene l'aborto un metodo in alternativa alla contraccenzione, egoismo da parte del patner e tanti altri casi o cause.
Personalmente attuerei la legge 194 solo in due casi:
 
1- La violenza carnale
1- Le malformazioni genetiche diagnosticate
 
E anche li' riteniamo giusto metterci al posto di Dio? Quante donne dopo un aborto hanno avuto profonde crisi depressive, sensi di colpa?
Tante tantissime.
Perchè un figlio è parte di te già appena lo senti muovere dentro la pancia o gli parli, lo accarezzi come fosse li con te.
Io non ho mai fatto questa esperienza ma stavo per perdere entrambi i miei figli prima che nascessero a causa delle mie precarie condizioni di salute. 
Ebbene quante volte ho pregato il Signore di farli venire al mondo e comunque credo che in nessun caso la vita debba essere negata però è giustissimo avere una legge che tutela la donna da interruzioni di gravidanza rischiose e attuate in scarse condizioni igieniche, sacrosanto diritto.
Però lo sarebbe anche quello di vivere o darne la possibilità a un essere che ancora non può decidere. Non so come mi sentirei onestamente- forse un assassina e magari nessuno riuscirebbe a consolarmi di non avere dato ..una chance alla vita. 
 
CPC


Sussurrato da sognodiluce Ora: 21:13 commenti (5)
Si annida in: varie, donne, vita, attualita
sabato, 08 marzo 2008
Title: Donna

 
Con negli occhi
 un raggio di sole
dolcemente sorridi
al giorno che si desta...
 
E non importa
se nessuno ha mai susurrato
parole d'amore al tuo orecchio
o se uno strato di neve
ancor d'inverno ammanta il cuore tuo ...
 
Oggi il cielo s'è vestito a festa
e la vita è solo un alito di vento
che tutto porta via
il buio..il dolore,il pianto
e financo l'amor che hai perso 
 
Donna è tempo ormai
di guardare l'ultima tua illusione
dissolversi nella rosa dell'alba
oltre quel mare ove salpano
i tuoi attimi trascorsi per volar lontano
 
E il mondo ora è per te
 un prato a primavera
su cui ti affacci -con timida meraviglia
per realizzar te stessa
.
-finalmente libera
 dopo il gelo e l'oscurità
della tua lunga notte...
 
 
Carolina Parrilla


Sussurrato da sognodiluce Ora: 13:47 commenti (5)
Si annida in: poesia, donne, otto marzo
venerdì, 07 marzo 2008

Sovente nessuno è quel che ci sentiamo
e niente quel che stringiamo tra le dita
magari semplicemente perchè lo permettiamo
confididando sempre che qualcuno veda di noi
l'anima e non il corpo ma non è cosi purtroppo
e ci ritroviamo per l'ennesima volta
a raccattare i cocci sulle strade della vita
e a domandarci  perchè o cosa abbiamo sbagliato
ma solo il silenzio ci risponde
col suo alito di neve e buio dietro ai vetri
a riflettersi sugli occhi-ancora per quanto?
****
Carolina Parrilla
*
A tutte quelle donne che troppe volte hanno dovuto  ricominciare
dopo che i loro sogni erano stati uccisi....
.


Sussurrato da sognodiluce Ora: 08:57 commenti (5)
Si annida in: varie, pensieri, donne, dedica
domenica, 25 novembre 2007
Title:

25 Novembre - Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

DONNA

Poliedrica figura

dalle mille sfaccettature…

madre, moglie, amante, figlia,

amica:

eclettiche dimensioni

di un unico volto…

Immani conquiste

realizzate da te,

o DONNA…

Tu, eterogenea creatura…

impalpabile essenza sfuggente…

Tu, divina essenza…

Tu, doloroso dialogo umano…

Senza di te,

o DONNA;
cosa sarebbe la vita?

Vacua avventura

in un vitreo universo…

Rosemary

 

 



Sussurrato da Rosemary3 Ora: 11:40 commenti (3)
Si annida in: donne, emozioni, dedica
domenica, 25 novembre 2007

Voglio spendere due parole oggi ...per tutte quelle donne che quotidianamente subiscano violenze fisiche o morali ,da parte di mariti o compagni , costrette a vagare nel limbo abbandonate a se stesse e alle proprie ferite ..lente da cicatrizzare, donne con lo sguardo perso nel vuoto perchè niente è quel che resta di quel che erano o furono un tempo...Allora mi domando che peccato mai abbiano commeso ,quale la colpa? Vi chiederete perchè scrivo questo,semplicemente l'ho vissuto sulla mia pelle e cosi ho voglia stamani di urlare al mondo come ci sente a essere calpestate , usate, ferite nei sentimenti e tradite in cio' che si credeva .Non è piacevole ricostrutrusi ogni volta , chiedendosi cosa c'è che in noi non va ...ma si va avanti con le proprie paure aumentate dalla negatività degli eventi e dall'egoismo di chi si è avuto accanto...uomo padrone , ma l'amore non è assoggettamento è parità, collaborazione , scambio e sopratutto fiducia.Guarire dal dolore inferto gratis sia esso fisico o pscologico richiede tempo , sempre se mai si riesca ad annullare il ricordo delle sofferenze patite ...e a riavere intatta la fede nella vita, cosa non sempre facile....Si cammina tra le ombre e si ascolta il silenzio levare il suo canto ...poi faticosamente si cerca di riprendere  il cammino verso la luce di un nuovo giorno che si spera migliore , cercando di dimenticare tutto e tutti...a volte si riesce altre no però niente è e sarà lo stesso ...dopo tutto questo

CPC

Perché il 25 novembre

La ricorrenza del 25 novembre nasce da un episodio avvenuto nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960: tre sorelle, Mate Minerva e Patria Mirabal furono brutalmente asssassinate per il loro impegno contro la dittatura del generale Rafael Leonidas Trujillo.

La data fu scelta quale "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne" nel corso del primo Encuerto Feminista de Latinoamérica y el Caribe, tenutosi a Bogotà nel luglio del 1981 e fu resa ufficiale dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite con la risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999.

La violenza contro le Donne è un fenomeno mondiale, che tocca le Donne senza distinzione di razza, origine etnica o sociale, di ceto o nascita. Una donna su tre, nel mondo, è stata picchiata, abusata o stuprata. Ed è ancora un fenomeno per lo più sommerso, ma che si deve avere il coraggio di svelare!
La denuncia è necessaria e doverosa, ma non può essere sufficiente: si deve trasformare in azione concreta, in progetti di sviluppo che diano alle Donne la possibilità di un reale riscatto sociale ed economico.
 




Sussurrato da sognodiluce Ora: 11:34 commenti (2)
Si annida in: varie, pensieri, donne, vita
domenica, 25 novembre 2007
Title: Donna...

Donna!
Quale balsamo
potrà curare quelle piaghe
che ancora aperte
gocciolano dal tuo cuore?
 
E quale luce
muoverà i passi a lucidarti gli occhi
quando levi il viso al cielo
in quelle notti dove nessuna stella
germoglia sull'inchiostro?
 
Sono stata amante
sono stata la spalla su cui piangevi
e sono stata lo sfogo della tua rabbia
e sono stata solo un "qualcosa" da ammazzare dentro
Mi hai non solo calpestata fuori,
il chè potrebbe passare!!!...
Ma hai calpestato il mio "io"
...
Hai ucciso la mia anima con le tue mani...
chiuse a pugno su di me
 
Solo un petalo rosso
bagnato dalle lacrime,quel che resta di me
   con quell'alito di neve a consumare l'aria..
e spine a vergare i palmi nella rosa dei miei giorni...

 Dove nel vuoto
si confonde,il gioco delle ombre
  con l'eco dei ricordi a rimbombare sordo
in attesa di rinascere dalle ceneri di me stessa....
 
 E niente
  quel sospiro a perdersi dentro al sogno
     per lenire le ferite...
  col freddo a insinuarsi nelle ossa.      
 
 Poi...

Forse  la speranza d'un amore
  a condurmi in volo,oltre il verde e l'oro
verso il mio domani..
      
        ******
Sognodiluce & AngeloMistico
dedicata a tutte le donne che subiscano violenze
fisiche e morali...
in occasione del 25 novembre...
           
      


Sussurrato da sognodiluce Ora: 01:17 commenti (1)
Si annida in: poesia, donne, 4 mani